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Legislatura XVII

Proposta emendativa 55.039. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
55.039.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55. 1.
(Modifica alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria).

  1. Dopo il comma 3, dell'articolo 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini del requisito di cui al comma 2, il computo dell'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore non tiene conto del fatto che il lavoratore sia stato occupato alle dipendenze della stessa impresa presso diversi cantieri temporanei e mobili, ma si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato dall'impresa, salvo che il cantiere presso cui è occupato non abbia caratteristiche tali da poterlo considerare unità produttiva del tutto autonoma rispetto alla sede principale dell'impresa da cui il lavoratore dipende».

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente;

  ”3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 53, comma 1-bis, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP, 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.