stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 55.032. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
55.032.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55. 1.

  1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «entro il limite di due anni» anni con le parole: «entro il limite di un anno»;
   b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: ”In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore.

ident. 55.046.