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Legislatura XVII

Proposta emendativa 53.21. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
53.21.

  Dopo il comma, 3 aggiungere, il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà di accesso all'APE, l'INPS certifica, in concomitanza con il possesso dei requisiti di cui al comma 167 della presente legge, il diritto al pensionamento al raggiungimento del requisito anagrafico vigente all'atto di sottoscrizione del prestito pensionistico.».

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 53, comma 3-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere, pari a 200 milioni per il 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, disposto dall'articolo 6, comma 1, primo periodo,.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.