Al comma 1, capoverso comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole da: emette fino alla fine del periodo con le seguenti: invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni;
sopprimere il secondo periodo;
sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.