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Legislatura XVII

Proposta emendativa 52-ter.8. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
52-ter.8.

  Al comma 1, capoverso comma 1-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il mancato adeguamento della stazione appaltante al parere dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione.