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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.2. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
5.2.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – 1. Le modalità impositive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  2. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o giugno 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.