Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
49-bis.
(Modifiche all'articolo 27 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 20 16, n. 175, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Al comma 2, lettera b) dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, le parole: »sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124;« sono sostituite con le seguenti: »sono escluse le società quotate, comprese le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano anche controllate direttamente o partecipate da amministrazioni pubbliche”.