Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11.1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto merci relative agli anni 2018 e 2019 sono destinate a tali imprese, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subordinatamente all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea alle condizioni e con le stesse modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.