Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47. 1.
(Valore residuo delle reti del gas).
1. Il comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è sostituito dal seguente:
«8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento o concessione, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari all'eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti determinati dall'Autorità dell'energia elettrica gas e idrico e corrispondenti alla vita utile degli impianti oggetto del precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento, stabilisce, in coerenza col sistema tariffario, le modalità dell'eventuale rivalutazione del suddetto valore residuo in relazione all'andamento dei prezzi.».