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Legislatura XVII

Proposta emendativa 47.01. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
47.01.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47. 1.
(Fondo treni pendolari).

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare» con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro per l'anno 2019 finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5 milioni di persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete Ferroviaria Italiana per aumentare la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato e i collegamenti sulle principali linee pendolari, nonché per realizzare interventi volti alla manutenzione e messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana, all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.
  2. Con decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono disciplinate le modalità di ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire, le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari all'8,5 per cento.