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Legislatura XVII

Proposta emendativa 46.35. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
46.35.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) applicazione del regime della cedolare secca nella misura del 10 per cento ai canoni di locazione corrisposti in relazione a contratti di locazione di immobili ad uso commerciale e relative pertinenze locate congiuntamente all'immobile, in sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il contrasto alle società di comodo).

  1. Al comma 36-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole: «10,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «21 punti percentuali».
  2. L'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolata sui redditi diversi di cui alla lettera h-ter) dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputabili a soci o familiari dell'imprenditore in relazione al godimento di beni dell'impresa, anche non strumentali, relativi ai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è dovuta con una maggiorazione di 20 punti percentuali.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.