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Legislatura XVII

Proposta emendativa 46.041. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
46.041.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 50-bis è inserito il seguente:
  «Art. 50-ter. 1. In qualità di autorità comunale di protezione civile e nell'ambito dell'attività di redazione, verifica e aggiornamento del piano di emergenza comunale di cui all'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i sindaci dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, con durata non superiore al 31 dicembre 2018, ad esperti o tecnici di particolare e comprovata specializzazione ed esperienza.
  2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale di servizio in possesso della necessaria professionalità ed è attuato mediante procedure negoziate con almeno tre esperti, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale.
  3. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di una spesa massima pari a 5 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».