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Legislatura XVII

Proposta emendativa 46.030. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
46.030.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.
(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009 a seguito della crisi sismica 2017).

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63 comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 «procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
  2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i Titolari degli Uffici Speciali istituiti con legge n. 134 del 2012, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base paramedica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle OPCM 3779/2009 e OPCM 3790/2009 e per i Comuni del Cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2009 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i Sindaci dei Comuni del Cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nei processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei Comuni del Cratere di cui all'OPCM 3820/2009, così come modificato dalla OPCM 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.
  3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere costituiti con la predetta legge n. 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b) e c) dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annuale, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
  4. Le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori. Le disposizioni contenute nell'articolo 10-bis comma 11-bis della legge n. 99 Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013 che ha modificato l'articolo 7 comma 6-septies della legge n. 71 del 2013 sono sostituite dalle seguenti: «I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL».
  5. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge n. 39 del 2009, articolo 3 comma 1, lettera a) convertito dalla legge del 24 giugno 2009 n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge n. 229 del 2016, di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni in legge n. 77 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni.
  7. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 della legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo le parole «alloggio equivalente» si inseriscono: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-quater della legge n. 134 del 7 agosto 2012 è inserito il seguente: »7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.”.