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Legislatura XVII

Proposta emendativa 46.02. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
46.02.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.
(Disposizioni in favore del comparto turistico siciliano, interessato dal fenomeno dell'immigrazione).

  1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e il mantenimento dei livelli occupazionali del settore turistico balneare nei comuni delle isole minori direttamente interessate dai flussi immigratori il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione siciliana, provvede in via sperimentale all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti economici negativi derivanti dal fenomeno dell'immigrazione.
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma, s'intendono subordinate all'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni e la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
  3. Per il finanziamento delle Zone franche urbane di cui al comma 1 e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2018, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2017. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il presidente della Regione siciliana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative per l'istituzione del fondo di cui al precedente comma.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.