Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Disposizioni concernenti la certificazione obbligatoria della Plastica Seconda Vita (PSV) ed EuCertPlast).
1. Ai fini dell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento obbligatorio il possesso della certificazione europea EuCertPlast; il possesso di certificazione Plastica Seconda Vita (PSV) emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.