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Legislatura XVII

Proposta emendativa 43.4. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
43.4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera d), le parole: «30 novembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «30 novembre 2018»;
   b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   «d-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: “dal 26 ottobre 2016” sono inserite le seguenti: “nonché, nei comuni indicati nell'allegato 2-bis e nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.”»;
   c) alla lettera e), il numero 2), è sostituito con il seguente:
   «2) le parole da: “con decreto” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 16 dicembre 2018 e per un minimo di 18 rate bimestrali, da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga all'articolo 9, comma 2-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, senza applicazione di sanzioni e interessi, nei limiti di 560 milioni di euro annui fino al 2021.”»;
   d) i commi da 3 a 8 sono soppressi.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 610 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 610 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019, al 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma e anche ricorrendo, eventualmente, alla ridefinizione degli interventi programmati.