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Legislatura XVII

Proposta emendativa 43.24. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
43.24.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge all'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, che all'epoca dei fatti non avevano stipulato polizze assicurative a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, previa deliberazione, ai sensi del comma 6-ter, della regione di riferimento, nel limite della dotazione finanziaria ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.
  6-ter. Le regioni, in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 6-bis possono deliberare la dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma 6-bis entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».