stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 43.18. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
43.18.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) premettere le seguenti:
   0a) al comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017»;
   01a) al comma 1, alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019 anche agli enti locali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che possono rendicontare le spese sostenute ed attestare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno subito. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 30 milioni per l'anno 2017, 30 milioni per l'anno 2018 e 30 milioni per l'anno 2019.»;

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 63.
   2) dopo la lettera a), inserire le seguenti:
    a-bis) al comma 3, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2017»;
    a-ter) al comma 4, le parole: «in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza nel periodo tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2017»;
    a-quater) al comma 6, le parole: «sono differiti al 1o marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sono differiti al 31 dicembre 2017»;
    a-quinquies) al comma 8, le parole: «per l'anno di domanda 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni di domanda 2016 e 2017».
   3) alla lettera b) dopo le parole: al comma 10 inserire le seguenti: al primo periodo, le parole: «30 novembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2018».

  Conseguentemente:
   alla lettera c), sostituire le parole: febbraio 2018 con le seguenti: 31 luglio 2018;
   al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: entro il 16 dicembre 2017 sono sostituite con le seguenti: a partire dal 31 luglio 2018 e la restituzione delle somme dovute può avvenire, su richiesta dell'interessato, mediante rateizzazione attuata con cadenza mensile fino ad una durata massima di 5 anni.