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Legislatura XVII

Proposta emendativa 43.025. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
43.025.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43. 1.
(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016 e 2017).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti, e dall'istituto del Credito Sportivo, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016, 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 33,8 milioni di euro per l'anno 2018, e a 30 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52.
  1-bis. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di Credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

  2. All'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:
   «p-bis) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».