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Legislatura XVII

Proposta emendativa 42.0300. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
42.0300.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Pianificazione di interventi di riqualificazione in aree pubbliche).

  1. Al fine di migliorare e incrementare il riciclaggio delle materie plastiche, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 per l'acquisto di prodotti realizzati in materiale riciclato post consumo derivati dall'attività di selezione delle raccolte differenziate degli imballaggi in plastica.
  2. I soggetti beneficiari del Fondo di cui al comma 1, rientranti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono enti pubblici territoriali e i soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate sic e zps o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 sarà erogato per l'acquisto di:
   a) Arredo urbano per parchi e giardini pubblici;
   b) Prodotti per la viabilità e allestimento percorsi;
   c) Contenitori per la raccolta differenziata;
   d) Attrezzature varie, purché realizzati con materiali di cui al successivo comma 4.

  4. I prodotti acquistabili devono essere realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti da raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, aventi il marchio Plastica. Seconda Vita, ed essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente del 4 agosto 2004.
  5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente articolo con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti di cui al comma 1, garantendo comunque il rispetto dei limiti del Fondo, nonché eventuali criteri di esclusione.
  6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.