Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, relativamente agli eventi sismici di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, tutti i termini amministrativi e procedurali, inclusi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, sono ridotti a un quarto, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative, alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi, nonché alle procedure di occupazione e di espropriazione.