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Legislatura XVII

Proposta emendativa 41.13. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
41.13.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata, in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, e fino alla ricostruzione definitiva dei nuclei urbani, l'installazione da parte dei privati, anche non residenti, di manufatti leggeri di superficie massima di 40 mq e di pertinenza della propria unità immobiliare dichiarata inagibile, nonché di mezzi mobili di pernottamento, quali presidi personali, in sostituzione delle strutture di protezione civile. Per favorire la ripresa economica dei territori e la fruizione dei luoghi anche dai non residenti, i comuni possono mettere a disposizione aree private o ad uso collettivo per l'installazione di tali manufatti leggeri, anche in aggregazione, provvedendo alle opere di urbanizzazione primaria. Tali manufatti devono essere rimossi al termine del periodo di ricostruzione, con oneri a carico dei privati fruitori.