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Legislatura XVII

Proposta emendativa 41.10. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
41.10.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Fatti salvi i rilievi penali dolosi, con particolare riferimento ai reati di cui agli articoli da 314 a 322-bis, 414, 416, 416-bis, 416-ter, 640, 640-bis, 646, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, le condotte poste in essere da parte di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nelle attività delle fasi di emergenza e di ricostruzione relative agli eventi sismici di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del soggetto funzionalmente preposto per il singolo appalto connesso all'emergenza o alla ricostruzione, ad esclusione della comprovata colpa grave, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro