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Legislatura XVII

Proposta emendativa 41.06. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
41.06.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41. 1.

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, lotti di terreno edificabile, che ricadono all'interno di lottizzazioni già autorizzate, da destinare in diritto di superficie e per almeno trenta anni, ad enti con personalità giuridica registrata che svolgono attività onlus di assistenza sociale e socio sanitaria per la realizzazione di edifici in cui stabilire la propria sede di attività nel caso in cui la sede precedente sia stata danneggiata dagli eventi sismici. Gli oneri di edificazione sono posti a carico degli enti beneficiari.»
   b) al comma 2, le parole: «Al fine di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui ai commi 1 e 1-ter».
   c) al comma 4, le parole: «la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi dei commi 1 e 1-ter».