Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7.1. Chi fornisce alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, non deve utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività. Le violazioni di tali prescrizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. In caso di recidiva, è disposta la sospensione dell'attività. Se le suddette comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.