Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7.1. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.