Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3.1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi.