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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.88. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
4.88.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.

ident. 4.72.4.163.