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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.87. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
4.87.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile.

ident. 4.166.