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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.84. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
4.84.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7.1. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.

ident. 4.5.4.71.4.140.4.169.