stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.77. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
4.77.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di sessanta giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

ident. 4.65.4.160.