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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.73. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
4.73.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Regime fiscale delle locazioni brevi).

  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online.
  1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile.
  2. A decorrere dal 1o giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 percento in caso di opzione.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
  3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico-ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile.

  4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione on line, mettendo in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. I medesimi dati devono essere trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 dei decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, entro il medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
  5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
  5-ter. I soggetti di cui al comma 5 che incassino il canone o il corrispettivo agiscono in qualità di sostituto di imposta anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo al versamento alla certificazione con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
  5-quater. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.
  7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on line al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.
  8. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
  9. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
   a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
   b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;
   c) devono stipulare una polizia assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

  10. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico-alberghiere.
  11. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
  12. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 9,10 e 11 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa; in caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Le medesime sanzioni si applicano ai soggetti, non iscritti nel registro delle imprese, che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i limiti previsti dall'articolo 1-bis. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione on line o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  13. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  14. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 13, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (onorabilità), dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed dagli articoli 11, 92 e 131 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
   d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 4 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
   e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 4 con enti e organismi preposti ai controlli.

  15. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 13, che deve contenere almeno:
   a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 13, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 agosto 1931, n. 773;
   b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
   c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
   d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
   e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
   f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
   g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
   h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
   i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 15;
   l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 15.