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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.67. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
4.67.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

ident. 4.78.4.161.