stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.42. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
4.42.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.

ident. 4.20.4.21.4.108.