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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.173. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
4.173.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53.
(Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche).

  1. Sono alloggi locati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, date in locazione, per intero o parti di esse, anche per brevi periodi dai proprietari o chiunque ne abbia titolo, con contratti aventi validità non superiore a 180 giorni consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
  2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno, ove prevista, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 2011, n. 23. I comuni possono concludere convenzioni con piattaforme elettroniche e portali di intermediazione ai fini della riscossione dell'imposta di soggiorno da parte di tali soggetti per conto di chi abbia la disponibilità degli alloggi di cui al comma 1.
  3. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai finì urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
  4. Chiunque abbia a disposizione appartamenti ammobiliati ad uso turistico può fornire i propri alloggi delle dotazioni tipiche della civile abitazione, e condividerle con i propri ospiti.
  5. I soggetti di cui al comma 4 restano obbligati agli adempimenti relativi alla comunicazione delle generalità dei propri ospiti alle autorità di P.S, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 109 T.U.L.P.S.
  6. All'ospitalità presso gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
   b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3.1. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'incentivazione dell'utilizzo di sistemi di prenotazione e pagamento tracciabili, le piattaforme che abilitano transazioni online tramite strumenti di pagamento elettronico, finalizzate alla prenotazione di unità immobiliari o parti di esse, concludono entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione una convenzione con l'Agenzia delle entrate per l'applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 15 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio. Tali accordi stabiliscono altresì le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al versamento degli importi riscossi nonché alle relative dichiarazioni e certificazioni. Decorso tale termine senza che la convenzione di cui al primo periodo venga stipulata, alle transazioni concluse sulle piattaforme elettroniche è applicata la disciplina di cui al comma 2.

  3.2. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, senza l'incasso o gestione dei corrispettivi, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 2 e 3 conclusi per il loro tramite. A tali contratti è applicabile esclusivamente la disciplina di cui al comma 2.
  3.3. Nei caso in cui non sia esercitata da parte di chi ne abbia diritto l'opzione per l'applicazione dei regimi alternativi di cui ai precedenti commi, la ritenuta verrà comunque applicata indistintamente ad ogni transazione avvenuta tramite la piattaforma che ha concluso l'accordo, a titolo di acconto.
  L'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento non configura alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.
   c) sopprimere i commi da 4 a 7.