Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7.1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.