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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.107. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
4.107.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'incentivazione dell'utilizzo di sistemi di prenotazione e pagamento tracciabili, le piattaforme che abilitano transazioni online tramite strumenti di pagamento elettronico, finalizzate alla prenotazione di unità immobiliari o parti di esse, concludono entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione accordi con l'Agenzia delle Entrate per l'applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 15 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio. Tali accordi stabiliscono altresì le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al versamento degli importi riscossi nonché alle relative dichiarazioni e certificazioni.

  Decorso tale termine senza che la convenzione di cui al comma precedente venga stipulata, alle transazioni concluse sulle piattaforme elettroniche verrà applicata la disciplina di cui al comma 2.
  I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, senza l'incasso o gestione dei corrispettivi, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 2 e 3 conclusi per ti loro tramite. A tali contratti è applicabile esclusivamente la disciplina di cui al comma 2.
  Nel caso in cui non sia esercitata da parte di chi ne abbia diritto l'opzione per l'applicazione dei regimi alternativi di cui ai precedenti commi, la ritenuta verrà comunque applicata indistintamente ad ogni transazione avvenuta tramite la piattaforma che ha concluso l'accordo, a titolo di acconto.
  L'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento non configura alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia;
   b) sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.