Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli enti previdenziali di diritto privato, in attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2017, possono destinare fino all'1,5 per cento del patrimonio costituito dai contributi versati dagli iscritti a interventi di promozione e sostegno del reddito, assistenza e di welfare in favore degli iscritti.