Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine e la stabilità delle rispettive gestioni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti di previdenza di diritto privato, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, istituiscono appositi organismi allo scopo di attivare un sistema di monitoraggio sistematico dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria.