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Legislatura XVII

Proposta emendativa 37.8. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
37.8.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466, è inserito il seguente:
  «466-bis. A decorrere dal 2017, ai fini del saldo di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 710 e seguenti, della legge, del 28 dicembre 2015 n. 208, tra le entrate valide va considerato fino al 50 per cento della quota di avanzo libera per la parte utilizzata per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, così come risultato dal rendiconto dell'anno precedente».

  Conseguentemente:
   alla rubrica dell'articolo 37, sostituire le parole: comma 467 con le seguenti: commi 466 e 467;
   all'articolo 66, apportare le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, sostituire le parole da: è incrementata fino alla fine del comma con le seguenti: è ridotta di 19 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2018, di 20,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,5 milioni di euro per 1 anno 2021, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 67 milioni di euro per l'anno 2023 e di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;
    b) al comma 2, sopprimere le parole da: e di 10 milioni fino alla fine del comma;
    c) dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Ai restanti oneri derivanti dal comma 01 dell'articolo 37, si provvede:
   a) per la quota pari a 190 milioni euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
   b) per la quota pari a 268 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 e di 481 milioni di euro a decorre dal 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 268 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 e di 481 a decorre dal 2020. Entro la data del 30 settembre 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 268 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 30 marzo 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 268 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed entro il 30 marzo 2019 provvedimenti normativi che assicurano di 481 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;
   c) per la quota pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4 milioni di euro.