Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di strumenti finanziari derivati, previa verifica della sussistenza di cause di nullità e illegittimità dei contratti relativi ai suddetti strumenti finanziari, sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente.