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Legislatura XVII

Proposta emendativa 37.03. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
37.03.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Debiti fuori bilancio).

  1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
   a) sentenze esecutive;
   b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
   c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
   e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio.».

  2. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile dei procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità».

ident. 37.013.37.022.