Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Uffici giudiziari. Modalità contabilizzazione).
1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.