stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 37.017. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
37.017.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Graduazione della sanzione per mancato rispetto del saldo finale di competenza relativa all'indebitamento).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 al comma 475, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   d) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento residua riconosciuta all'ente è ridotta di una misura pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto alle entrate finali accertate, moltiplicata per dieci. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

ident. 37.08.