Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Modifiche alla disciplina dei patti nazionali).
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 485 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fatte salve le finalità di cui ai commi da 488 a 493, gli spazi finanziari acquisiti possono essere utilizzati anche a copertura dei trasferimenti in conto capitale a favore delle unioni di comuni di appartenenza»;
b) al comma 492, lettera a), al numero 2, le parole da: «per i quali gli enti» fino alla fine del numero sono soppresse e dopo il numero 2 è inserito il seguente: «2-bis) dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti;»;
c) al comma 492, la lettera b) è soppressa;
d) al comma 493, le parole «a), b), c) e d)» sono sostituite da «a), b) e d)».