Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. 1. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.