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Legislatura XVII

Proposta emendativa 36.20. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
36.20.

  Aggiungere in, fine, il seguente comma:
  4. 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 il comma 714 è sostituito dal seguente: «714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli Enti Locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o che per il sopraggiungere di debiti fuori bilancio di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 194 del citato decreto legislativo n. 267 tale piano sia irrimediabilmente compromesso, con deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale entro la data del 30 luglio 2017 possono rimodulare o riformulare il predetto piano.

  Con la rimodulazione o riformulazione del nuovo piano dovrà essere scorporata la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1 gennaio 2015, maggiorata dell'ammontare risultante dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 194 del citato decreto legislativo n. 267, e ripianare tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli Enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articolo 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione.
  A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli Enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011».