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Legislatura XVII

Proposta emendativa 36.17. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
36.17.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Allo scopo di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, l'ente locale interessato può concordare con l'erario, per mezzo delle agenzie fiscali, accordi transattivi riferiti ai debiti erariali e ai relativi costi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso l'erario non possono avere una durata superiore ai trent'anni. Nell'ipotesi in cui le rateizzazioni dovessero avere durata superiore a quella residua del piano di riequilibrio, l'ente locale provvede alla rimodulazione o riformulazione del piano stesso, che se già approvato, rimane comunque esecutivo ed è sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
  7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis si applicano anche ai debiti previdenziali. Le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi sono definite con decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano anche ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 60 per cento del capitale sociale. In tal caso, gli accordi transattivi con l'ente locale e con l'azienda o società interessata la posizione debitoria individuale seguono le regole del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. L'ente locale, per la quota parte di sua competenza, assume il debito fiscale o previdenziale delle aziende o società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziate nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui ai precedenti periodi ed ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate.».