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Legislatura XVII

Proposta emendativa 36.07. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
36.07.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Al fine di fornire un sostegno finanziario agli enti locali che hanno aderito alla procedura di equilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che, per far fronte ai relativi oneri, hanno ridotto le spese per erogazioni di prestazioni nel settore sociale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  2. Il fondo di cui al comma precedente è utilizzato per la concessione di contributi agli enti assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, aventi specifica destinazione al finanziamento di spese nel settore sociale.
  3. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  4. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti nonché per la ripartizione del fondo, che tengano prioritariamente conto della popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.