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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.30. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
35.30.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Misure urgenti in tema di riscossione).

  1. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016 n.225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate senza oneri a carico del Bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3»;
   2) all'articolo 1, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-bis»;
   3) all'articolo 1, comma 3, quarto periodo, le parole da: «dei comuni» a: «essi» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni locali, come individuate dall'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, con esclusione delle società di riscossione, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, della società da esse»;
   4) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis».
   5) all'articolo 1, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
  «9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competente tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1, al personale assunto dalle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede entro il limite massimo di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».
   6) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1o luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate».